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Comune di Sutrio
Contenuti del sito
Oggetto | Cittadinanza italiana iure sanguinis |
Area Tematica | Anagrafe |
Responabile del Procedimento | Alessandra Gori |
Responsabile del settore | Manlio Mattia |
Recapito telefonico | 0433 778032 |
Casella di posta elettronica | statocivile@com-sutrio.regione.fvg.it |
Termine per la conclusione | 180 gg. |
Ufficio | Ufficio Anagrafe |
PROCEDIMENTO: CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS
DESCRIZIONE
Procedimento diretto al riconoscimento del possesso iure sanguinis della cittadinanza italiana al cittadino di ceppo italiano che abbia un avo nato in Italia ed emigrato all’estero in possesso della cittadinanza italiana.
RIFERIMENTI E RECAPITI
Ufficio competente: Ufficio Anagrafe
TUTTE LE INFORMAZIONI
Chi può presentare la domanda
Se il richiedente risiede all’estero la competenza al riconoscimento “iure sanguinis” è in capo all'Autorità Consolare italiana territorialmente competente. Se invece il richiedente è residente in Italia, la competenza ad effettuare il riconoscimento della cittadinanza italiana è in capo al Sindaco del Comune di residenza. Una volta iscritto in anagrafe, il cittadino straniero potrà presentare personalmente, previo appuntamento, formale richiesta di riconoscimento della cittadinanza “iure sanguinis”, corredata dai documenti necessari. Come compilare la domanda. La domanda può essere compilata utilizzando il modulo allegato.
Come compilare la domanda
La domanda deve essere compilata utilizzando il modulo allegato. La mancata compilazione dei campi relativi a dati obbligatori comporta l'impossibilità di ricevere la dichiarazione.
Documentazione da consegnare il giorno dell'appuntamento
- Modulo di domanda per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis corredato da marca da bollo;
- PASSAPORTO con regolare visto della nostra Autorità estera e riportante timbro di ingresso, con validità trimestrale, apposto dalla Polizia di frontiera dell’aeroporto italiano in cui la persona è atterrata, in caso di volo diretto dal proprio paese (o da altro Stato non aderente all’Accordo di Schengen) verso l’Italia. Se il cittadino straniero sceglie invece di fare scalo in altro paese aderente all’Accordo di Schengen, all’arrivo in Italia lo stesso dovrà, entro 8 giorni, recarsi in Questura per effettuare la dichiarazione di presenza.
Documentazione di stato civile
- estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero rilasciato dal comune italiano ove egli nacque;
- atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona che chiede il riconoscimento della cittadinanza italiana;
- atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all’estero;
- atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
- certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l’avo italiano a suo tempo emigrato dall’Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione, anteriormente alla nascita dell’ascendente interessato;
- certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea diretta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell’art. 7 della legge 13 giugno 1912, n.555; I documenti di stato civile devono essere tradotti integralmente e legalizzati, e devono riguardare tutta la discendenza: dall'avo, cioè il parente partito dall'Italia fino al rivendicante il possesso della cittadinanza per sangue.
Informazioni utili
L’Ufficio di Stato Civile non effettua esami, ricerche o quanto altro, non rilascia pareri su documentazione e richieste che pervengano in modi e forme differenti dalla procedura sopra espressa (documentazione inviata via mail, PEC o tramite posta). In caso ci siano nomi, cognomi, date di nascita errati, incongruenze e più in generale mancanza di corrispondenze sugli atti di stato civile, queste discordanze vanno rettificate dall’Autorità Straniera. Le discordanze riscontrate verranno comunicate secondo quanto previsto dalla Legge 241/90, che regolamenta il procedimento amministrativo; in base a quanto previsto dall’art. 10 bis si procederà a segnalare quanto, negli atti di Stato Civile stranieri, dovrà essere rettificato dall’Autorità Straniera. Se entro dieci giorni dalla notificazione ex art. 10 bis della Legge 214/90 le correzioni richieste non verranno effettuate, si procederà, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 396/2000, al rifiuto della domanda.
Casi particolari ed esempi pratici
- Se l’avo è nato prima del 1866, data dalla quale sono stati istituiti i registri di Stato Civile in Italia (e dai quali è possibile ottenere l’estratto dell’atto di nascita dell’avo emigrato all’estero) sono ritenuti validi anche i certificati di battesimo rilasciati dalla parrocchia ove è avvenuta la nascita.
- Se l’avo è nato in Italia ed emigrato all’estero successivamente può essere nato prima della proclamazione del Regno d’Italia (17 marzo 1861) in uno degli stati pre-unitari; è condizione essenziale per il riconoscimento del diritto di trasmissione della cittadinanza italiana che lo stesso non sia deceduto prima del 17 marzo 1861 e non si sia naturalizzato straniero prima di tale data.
NOTA BENE: La cittadinanza si trasmette in linea di discendenza maschile e, facendo data dal 1° gennaio 1948 (entrata in vigore della Costituzione della Repubblica italiana), anche per via femminile. In base alla normativa italiana, le dichiarazioni di nascita dei nati fuori dal matrimonio (ovvero da genitori non coniugati) devono essere firmate anche dal genitore che trasmette la linea di sangue italiano.
In linea più generale, il discendente minore dell’avo che ha perso la cittadinanza per naturalizzazione conserva la cittadinanza italiana se la nascita è precedente alla data di naturalizzazione. La Legge 555/1912 del 13/06/1912 è entrata in vigore il 1° luglio 1912 e pertanto, fino a quel momento, il figlio minore di padre naturalizzato straniero perde la cittadinanza italiana in quanto, ai sensi dell’art. 36 della Legge sull’Emigrazione n. 23 del 31 gennaio 1901, segue le medesime sorti del genitore.
Precisazioni relative alla documentazione di Stato Civile
I certificati hanno solitamente validità 6 mesi, con l’esclusione dei certificati di nascita che non hanno una scadenza temporale mentre quelli di matrimonio, se riportano una data anteriore ai 6 mesi, posso essere ritenuti validi se gli stessi intestatari dell’atto dichiarano che non sono intervenute modifiche.
Formato: i documenti rilasciati dagli Stati Uniti d’America devono essere in “long form” o “full form”; dal Brasile: “inteiro teor”: non sono accettati certificazioni per riassunto o per estratto, ma solo copie integrali. Traduzione: i documenti devono essere tradotti integralmente, comprendendo anche la traduzione delle legalizzazioni straniere, ma non va fatta la traduzione dei nomi delle persone indicate sugli atti, che nelle traduzioni devono rimanere tali e quali.
Legalizzazione: il Consolato (o Ambasciata) Italiano competente per territorio deve “legalizzare” sia le firme sui certificati originali sia le firme dei traduttori giurati sulle traduzioni allegate ai certificati stessi: se gli atti provengono da uno Stato aderente alla Convenzione dell’Aja del 1961 (che prevede Apostille) anche la legalizzazione della traduzione dovrà essere effettuata tramite Apostille, qualora i traduttori giurati abbiano la firma depositata presso gli Organi competenti ad apporla. Per cittadini brasiliani la legalizzazione è rilasciata dal “MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, SEGRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA, Departamento de Estrangeiros”; per cittadini argentini è rilasciato dal PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN – CÁMARA NACIONAL ELECTORAL.
Il documento deve sempre contenere nome e cognome dell’avo in tutte le sue possibili “sfumature e storpiature” subìte dalla data di nascita al decesso – in tutti gli atti su cui è riportato – ed eventuali alias. Si rammenta che il cittadino che rivendica la cittadinanza “iure sanguinis” per ottenere l’iscrizione anagrafica non necessita immediatamente di permesso di soggiorno, ma se l’iter di riconoscimento si protrae oltre tre mesi dovrà tempestivamente richiederlo per non essere ritenuto clandestino.
Tempistica
La durata massima del procedimento amministrativo è stabilita in 180 giorni; occorre ricordare che per il riconoscimento della cittadinanza “iure sanguinis” devono essere soddisfatti tutti i requisiti che la legge prevede; pertanto, se nel corso del procedimento l’Ufficiale dello Stato Civile ravvisasse la necessità di effettuare verifiche più approfondite, verrà richiesta documentazione integrativa. La mancata presentazione, come sopra ricordato, della documentazione integrativa o correttiva richiesta blocca i termini di legge di decorrenza per la conclusione del procedimento amministrativo e può comportare il rigetto della stessa.